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 Normativa ecclesiastica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C02 - Normativa - Pag. ATS-C02.10

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2023 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Diocesi di Savona - Noli: Regolamento suono campane 2023

  

 

Nel 2023 la Diocesi di Savona - Noli ha emanato un regolamento per il suono delle campane.

 

DIOCESI SAVONA – NOLI

Disposizioni suono campane

 

Nuove disposizioni nella diocesi di Savona-Noli per il suono delle campane: lo ha stabilite il vescovo Calogero Marino con un decreto. I rintocchi sono consentiti solo per indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e pietà popolare, essere il segno che accompagna le suddette celebrazioni in particolari circostanze, scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, etc.) e richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria. Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti in via eccezionale da parte dell’ordinario del luogo.

Per gli scopi sopra indicati il suono delle campane è consentito nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 21 e nei festivi dalle 9 alle 21. Costituiscono eccezione la Veglia di Pasqua e la Notte di Natale. Gli orari devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o altro ente ecclesiastico a cui spetta l’ufficiatura dell’edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore o al più alle mezz’ore e non essere ripetuti.

La durata del suono per l’avviso delle celebrazioni non deve mai superare 1 minuto e 30 secondi, con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà superare i 2 minuti. La durata per altri scopi (Angelus, particolari solennità, festa patronale, morte di un fedele, etc.) non deve sforare quella tradizionale e deve essere ispirata a criteri di moderazione. L’intensità deve essere, se possibile (ad esempio agendo sull’eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto in cui l’edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli) ma non siano fonte di disturbo. Tutte le disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

“Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del Benedizionale – si legge nel testo del decreto – ‘Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in un certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, rende grazie o eleva suppliche e riunendosi nello stesso luogo manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore'”.

“Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione cultuale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli – scrive il vescovo nel documento – Esso rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali. Anche nella nostra diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione”.

  

CALOGERO MARINO

Vescovo di Savona-Noli

Prot. A.V. 01/23      

Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del Benedizionale: «Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in un certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e  quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore».

Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione cultuale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Essi rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Anche nella nostra diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenza della popolazione.

Pertanto con il presente atto

DECRETIAMO

che nella nostra diocesi si osservino le seguenti disposizioni:

1.       Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:

-         indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;

-         essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;

-         scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);

-         richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.

Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo.

2.      Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:

-         nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 21,00

-         nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 21,00

Costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale.

3.      Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l’ufficiatura dell’edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore o, al più, alle mezz’ore, e non essere ripetuti.

 

4.      La durata del suono per l’avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare 1 minuto e 30 secondi, con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di 2 minuti. La durata del suono per altri scopi (per l’Angelus o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque superare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.

 

5.      L’intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull’eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo.

 

6.      Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

 

Savona, 16 gennaio 2023

 


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Bibliografia

Bib-TS-554 - Estratto da documento word della Diocesi di Savona - Noli

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